COMUNICATO STAMPA: NO ALLA CHIUSURA DEI CENTRI ESTETICI IN EVENTUALI NUOVE ZONE ROSSE
Il TAR del Lazio, con sentenza n.01862 del 16/2/2021, ha dato ragione a Confartigianato, che aveva in ogni sede denunciato questa evidente discriminazione, ed ha disposto l’annullamento della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 10, lett. ii) del DPCM del 14 gennaio 2021 nella parte in cui, in combinato disposto con l’allegato n. 24, esclude gli “estetisti” dai “servizi alla persona” erogabili in zona rossa.
Il TAR ha infatti ritenuto illogica la discriminazione tra acconciatori e centri estetici e ha disposto l’annullamento dell’atto.
I centri estetici sono luoghi sicuri, lo ribadisce la sentenza, citando anche le linee guida stabilite da INAIL e dal CTS lo scorso 13 maggio nelle quali, di contro alle scelte poi attuate nei DPCM, si stabiliva che “l’estetista lavora in ambienti generalmente singoli e separati (cabine) e le prestazioni tipiche comprendono già misure di prevenzione del rischio da agenti biologici alle quali ci si deve attenere rigorosamente nello svolgimento della normale attività professionale”.
Questo pronunciamento è immediatamente produttivo degli effetti di declaratoria di illegittimità alla luce della quale appare lecita la riapertura dei centri estetici ubicati nelle zone rosse. Tuttavia, rimane auspicabile un intervento in sede amministrativa per una esplicitazione del dispositivo della sentenza, non potendosi escludere che, comunque, in sede locale gli Organi di controllo possano procedere ad irrogare sanzioni.
A questo punto, in caso di aperture, e di eventuali sanzioni, è opportuno che l’impresa, in sede di verbalizzazione, eccepisca all’autorità accertante l’illegittimità del comportamento alla luce della indicata sentenza, chiedendo inoltre, che ne sia data evidenza nel verbale, con riserva di richiesta di risarcimento del danno arrecato nelle opportune sedi.